A tu per tu con i Carabinieri di Tolentino. Guida in stato d’ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti

Venerdì, 20 Settembre 2019 15:13 | Letto 1650 volte   Clicca per ascolare il testo A tu per tu con i Carabinieri di Tolentino. Guida in stato d’ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti Dopo un’estate molto complessa e un sensibile aumento degli incidenti stradali, talvolta gravi quando non addirittura mortali, nell’ultimo anno, si è ritenuto di divulgare alcuni concetti importanti specie per quanto concerne gli articoli 186 e 187 del codice della strada che regolano casi di guida in stato d’ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti. La legge col tempo è divenuta sempre più stringente ma l’attenzione quando ci si pone alla guida di un mezzo, qualsiasi esso sia, deve essere massima non solo per le ripercussioni che sono nient’affatto leggere, ma anche perché, qualora si provochi un incidente e qualcuno malauguratamente restasse ferito o perdesse la vita si dovrebbe convivere con un enorme peso sulla coscienza. Per i minori poi il discorso è ancora più profondo. Insomma, comprendere le conseguenze di alcuni comportamenti cattivi alla guida di un mezzo è fondamentale affinché si ponga un freno all’aumento degli incidenti. A chiarire i punti principali sono stati il comandante della Compagnia di Tolentino, capitano Giacomo De Carlini coadiuvato dal Sottotenente Giuseppe Losito, comandante del Norm (nucleo operativo e radiomobile). “Nel corso dell’estate si sono verificati numerosissimi sinistri stradali - ha spiegato De Carlini - in cui spesso le vittime sono stati dei motociclisti. Buona parte di questi incidenti sono stati causati da persone che si sono messe alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Per chi si mette alla guida violando gli articoli 186 o 187, incorre in pene che via via si fanno sempre più aspre. Nel 2016 peraltro è stato introdotto il reato di omicidio stradale”.  Venendo più nello specifico alla guida in stato d’ebbrezza, in un normale controllo stradale da parte dei Carabinieri, dunque senza aver causato incidenti, vengono considerati diversi step di effrazione determinati dall’alcoltest. Sotto allo 0,50 non v’è alcuna effrazione. Quello è il limite massimo consentito per chi non è neopatentato o per chi faccia un mestiere per cui abbia l’imposizione del livello 0.  Da 0.50 a 0,80 c’è la sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 532 a un massimo di 2.127 euro. Si potrebbe anche incorrere nella sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Da 0,81 a 1.50 scatta la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. “Si è inoltre obbligati - chiarisce De Carlini - a sottoporsi a visite mediche periodiche, inizialmente più frequenti e poi ogni sei mesi per almeno 5 anni, e a incontri al Sert”. Da 1.50 in su vi è unammenda da 1.500 a 6mila euro, l’arresto da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. Se l’auto poi è di proprietà del soggetto incolpato (secondo il Codice della Strada si è colpevoli fino a prova contraria, a differenza del codice penale), scatta anche la confisca. Se è invece di qualcun altro, la patente viene sospesa da 2 a 4 anni. Se questo comportamento avviene due volte in un biennio, scatta la revoca della patente.  L’articolo 187 del Cds, invece, norma la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e le sanzioni previste corrispondono alle sanzioni massime per la guida in stato d’ebbrezza. Discorso a parte merita il caso dei minori alla guida di motorini o minicar: “Le sanzioni sono le medesime, fermo restando che fino a 21 anni il livello di alcol deve essere sempre zero. Per cui se un minore viene sorpreso positivo all’alcoltest fino a 0,50, potrò prendere la patente a 19 anni anziché alla maggiore età; se il livello è maggiore di 0,50 la patente non potrà essere conseguita fino a 21 anni. Inoltre, scatterebbero tutte le segnalazioni del caso, con la conseguenza dell’arrivo degli assistenti sociali in casa, psicologi, incontri agli alcolisti anonimi. Insomma, si viene trattati come alcolizzati”. Un rischio che, per una notte di sballo forse non vale la pena di correre.  Qualora ci si rifiuti di fare l’alcoltest, questo corrisponde ad una ammissione di colpevolezza e si incorre nella massima pena proprio perché il CdS non ammette la presunzione di innocenza. “Siamo obbligati a effettuare il test nei casi di incidenti con feriti o morti. Dobbiamo farlo su tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, quindi li accompagniamo in ospedale per farli. Per quanto riguarda i casi di omicidio stradale, si tratta di una via di mezzo tra l’omicidio colposo e quello volontario. Sono previste pene minimali se ci sono lesioni gravi o gravissime, pene detentive da 2 a 7 anni, piuttosto che da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera lo 0,80, fino a 18 anni se muore più di una persona e così via. L’arresto è previsto in flagranza di reato, cioè “se il soggetto è palesemente ubriaco o sotto effetto di droga o in caso di omissione di soccorso. Il carcere sarà escluso nel caso in cui ci sia flagranza di reato ma si abbia collaborato e si abbia prestato soccorso la vittima. In caso di omicidio la patente viene revocata e non si può riprendere prima di 15 anni, solo 5 anni in caso di lesioni ma in caso di fuga e omissione di soccorso la patente non potrà essere riconseguita per almeno 30 anni dalla revoca. L’aggravante sussiste se si conducono mezzi pesanti.  Insomma, oltre a tutto questo, ciò che è importante è anche l’aspetto morale. Mettersi alla guida quando non lo si potrebbe fare può essere pericoloso per se stessi e per gli altri ed occorre quindi avere prudenza e rispetto per la vita.  Gaia Gennaretti
Dopo un’estate molto complessa e un sensibile aumento degli incidenti stradali, talvolta gravi quando non addirittura mortali, nell’ultimo anno, si è ritenuto di divulgare alcuni concetti importanti specie per quanto concerne gli articoli 186 e 187 del codice della strada che regolano casi di guida in stato d’ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti. La legge col tempo è divenuta sempre più stringente ma l’attenzione quando ci si pone alla guida di un mezzo, qualsiasi esso sia, deve essere massima non solo per le ripercussioni che sono nient’affatto leggere, ma anche perché, qualora si provochi un incidente e qualcuno malauguratamente restasse ferito o perdesse la vita si dovrebbe convivere con un enorme peso sulla coscienza. Per i minori poi il discorso è ancora più profondo. Insomma, comprendere le conseguenze di alcuni comportamenti cattivi alla guida di un mezzo è fondamentale affinché si ponga un freno all’aumento degli incidenti.

A chiarire i punti principali sono stati il comandante della Compagnia di Tolentino, capitano Giacomo De Carlini coadiuvato dal Sottotenente Giuseppe Losito, comandante del Norm (nucleo operativo e radiomobile).

“Nel corso dell’estate si sono verificati numerosissimi sinistri stradali - ha spiegato De Carlini - in cui spesso le vittime sono stati dei motociclisti. Buona parte di questi incidenti sono stati causati da persone che si sono messe alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Per chi si mette alla guida violando gli articoli 186 o 187, incorre in pene che via via si fanno sempre più aspre. Nel 2016 peraltro è stato introdotto il reato di omicidio stradale”. 

Venendo più nello specifico alla guida in stato d’ebbrezza, in un normale controllo stradale da parte dei Carabinieri, dunque senza aver causato incidenti, vengono considerati diversi step di effrazione determinati dall’alcoltest. Sotto allo 0,50 non v’è alcuna effrazione. Quello è il limite massimo consentito per chi non è neopatentato o per chi faccia un mestiere per cui abbia l’imposizione del livello 0. 

Da 0.50 a 0,80 c’è la sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 532 a un massimo di 2.127 euro. Si potrebbe anche incorrere nella sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Da 0,81 a 1.50 scatta la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. “Si è inoltre obbligati - chiarisce De Carlini - a sottoporsi a visite mediche periodiche, inizialmente più frequenti e poi ogni sei mesi per almeno 5 anni, e a incontri al Sert”. Da 1.50 in su vi è un'ammenda da 1.500 a 6mila euro, l’arresto da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. Se l’auto poi è di proprietà del soggetto incolpato (secondo il Codice della Strada si è colpevoli fino a prova contraria, a differenza del codice penale), scatta anche la confisca. Se è invece di qualcun altro, la patente viene sospesa da 2 a 4 anni. Se questo comportamento avviene due volte in un biennio, scatta la revoca della patente. 

L’articolo 187 del Cds, invece, norma la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e le sanzioni previste corrispondono alle sanzioni massime per la guida in stato d’ebbrezza.

Discorso a parte merita il caso dei minori alla guida di motorini o minicar: “Le sanzioni sono le medesime, fermo restando che fino a 21 anni il livello di alcol deve essere sempre zero. Per cui se un minore viene sorpreso positivo all’alcoltest fino a 0,50, potrò prendere la patente a 19 anni anziché alla maggiore età; se il livello è maggiore di 0,50 la patente non potrà essere conseguita fino a 21 anni. Inoltre, scatterebbero tutte le segnalazioni del caso, con la conseguenza dell’arrivo degli assistenti sociali in casa, psicologi, incontri agli alcolisti anonimi. Insomma, si viene trattati come alcolizzati”. Un rischio che, per una notte di sballo forse non vale la pena di correre. 

Qualora ci si rifiuti di fare l’alcoltest, questo corrisponde ad una ammissione di colpevolezza e si incorre nella massima pena proprio perché il CdS non ammette la presunzione di innocenza.

“Siamo obbligati a effettuare il test nei casi di incidenti con feriti o morti. Dobbiamo farlo su tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, quindi li accompagniamo in ospedale per farli.

Per quanto riguarda i casi di omicidio stradale, si tratta di una via di mezzo tra l’omicidio colposo e quello volontario. Sono previste pene minimali se ci sono lesioni gravi o gravissime, pene detentive da 2 a 7 anni, piuttosto che da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera lo 0,80, fino a 18 anni se muore più di una persona e così via. L’arresto è previsto in flagranza di reato, cioè “se il soggetto è palesemente ubriaco o sotto effetto di droga o in caso di omissione di soccorso. Il carcere sarà escluso nel caso in cui ci sia flagranza di reato ma si abbia collaborato e si abbia prestato soccorso la vittima". In caso di omicidio la patente viene revocata e non si può riprendere prima di 15 anni, solo 5 anni in caso di lesioni ma in caso di fuga e omissione di soccorso la patente non potrà essere riconseguita per almeno 30 anni dalla revoca.

L’aggravante sussiste se si conducono mezzi pesanti. 

Insomma, oltre a tutto questo, ciò che è importante è anche l’aspetto morale. Mettersi alla guida quando non lo si potrebbe fare può essere pericoloso per se stessi e per gli altri ed occorre quindi avere prudenza e rispetto per la vita.

 Gaia Gennaretti

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