Una Circolare che spiega gli effetti delle nuove norme varate in materia di ricostruzione post sisma è stata firmata dal Commissario Giovanni Legnini per chiarire alcuni dubbi interpretativi sollevati da amministratori e professionisti.
“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia ha subìto una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure – così il Commissario Legnini - E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.
In concreto la Circolare chiarisce che anche le demolizioni e le ricostruzioni nei centri storici, se conformi al preesistente legittimo, possono tollerare una modifica dei prospetti senza autorizzazioni, e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Si spiega come i Comuni devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori o di condoni entro i 30 giorni, e soprattutto quali sono i limiti, rilevanti, al loro possibile intervento dopo quel termine che fa scattare il silenzio assenso.
Nella Circolare si specifica il limite delle tolleranze ammesse per considerare “gravi” gli eventuali abusi edilizi (che devono quindi essere sanati prima del contributo), si chiarisce che gli oneri di costruzione e di urbanizzazione non sono dovuti per le ricostruzioni, ad eccezione delle delocalizzazioni volontari. Viene definito anche un nuovo criterio per la ricostruzione degli edifici misti, stabilendo che dove la proprietà pubblica è maggioritaria rispetto al privato, il finanziamento dell’intervento è a carico della contabilità speciale per le opere pubbliche e non segue il criterio del credito di imposta.
La facoltà dei professionisti incaricati dei progetti di avvalersi di collaboratori viene interpretata in senso meno restrittivo, mentre si sottolinea un criterio più rigoroso per gli affidamenti, nelle gare pubbliche, dei servizi di ingegneria e progettazione di valore pari o superiore ai 75 mila euro.
f.u.
Ricostruzione: il Commissario Legnini emana una Circolare per chiarire dubbi interpretativi
Giovedì, 28 Gennaio 2021 14:22 | Letto 610 volte Clicca per ascolare il testo Ricostruzione: il Commissario Legnini emana una Circolare per chiarire dubbi interpretativi Una Circolare che spiega gli effetti delle nuove norme varate in materia di ricostruzione post sisma è stata firmata dal Commissario Giovanni Legnini per chiarire alcuni dubbi interpretativi sollevati da amministratori e professionisti. “La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia ha subìto una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure – così il Commissario Legnini - E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”. In concreto la Circolare chiarisce che anche le demolizioni e le ricostruzioni nei centri storici, se conformi al preesistente legittimo, possono tollerare una modifica dei prospetti senza autorizzazioni, e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Si spiega come i Comuni devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori o di condoni entro i 30 giorni, e soprattutto quali sono i limiti, rilevanti, al loro possibile intervento dopo quel termine che fa scattare il silenzio assenso. Nella Circolare si specifica il limite delle tolleranze ammesse per considerare “gravi” gli eventuali abusi edilizi (che devono quindi essere sanati prima del contributo), si chiarisce che gli oneri di costruzione e di urbanizzazione non sono dovuti per le ricostruzioni, ad eccezione delle delocalizzazioni volontari. Viene definito anche un nuovo criterio per la ricostruzione degli edifici misti, stabilendo che dove la proprietà pubblica è maggioritaria rispetto al privato, il finanziamento dell’intervento è a carico della contabilità speciale per le opere pubbliche e non segue il criterio del credito di imposta. La facoltà dei professionisti incaricati dei progetti di avvalersi di collaboratori viene interpretata in senso meno restrittivo, mentre si sottolinea un criterio più rigoroso per gli affidamenti, nelle gare pubbliche, dei servizi di ingegneria e progettazione di valore pari o superiore ai 75 mila euro.f.u.
Una Circolare che spiega gli effetti delle nuove norme varate in materia di ricostruzione post sisma è stata firmata dal Commissario Giovanni Legnini per chiarire alcuni dubbi interpretativi sollevati da amministratori e professionisti.
“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia ha subìto una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure – così il Commissario Legnini - E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.
In concreto la Circolare chiarisce che anche le demolizioni e le ricostruzioni nei centri storici, se conformi al preesistente legittimo, possono tollerare una modifica dei prospetti senza autorizzazioni, e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Si spiega come i Comuni devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori o di condoni entro i 30 giorni, e soprattutto quali sono i limiti, rilevanti, al loro possibile intervento dopo quel termine che fa scattare il silenzio assenso.
Nella Circolare si specifica il limite delle tolleranze ammesse per considerare “gravi” gli eventuali abusi edilizi (che devono quindi essere sanati prima del contributo), si chiarisce che gli oneri di costruzione e di urbanizzazione non sono dovuti per le ricostruzioni, ad eccezione delle delocalizzazioni volontari. Viene definito anche un nuovo criterio per la ricostruzione degli edifici misti, stabilendo che dove la proprietà pubblica è maggioritaria rispetto al privato, il finanziamento dell’intervento è a carico della contabilità speciale per le opere pubbliche e non segue il criterio del credito di imposta.
La facoltà dei professionisti incaricati dei progetti di avvalersi di collaboratori viene interpretata in senso meno restrittivo, mentre si sottolinea un criterio più rigoroso per gli affidamenti, nelle gare pubbliche, dei servizi di ingegneria e progettazione di valore pari o superiore ai 75 mila euro.
f.u.
“La normativa sulla ricostruzione del Centro Italia ha subìto una profonda trasformazione con le Ordinanze e con i Decreti varati da Governo e Parlamento, con una fortissima semplificazione e lo snellimento delle procedure – così il Commissario Legnini - E’ quasi naturale che ci siano, tra i professionisti, come nelle amministrazioni, dei dubbi interpretativi sull’applicazione di queste nuove regole. La Circolare ne chiarisce alcune importanti, e vanno tutte nel senso di una reale semplificazione del lavoro che c’è da fare per accelerare la ricostruzione e far tornare al più presto i cittadini nelle loro case”.
In concreto la Circolare chiarisce che anche le demolizioni e le ricostruzioni nei centri storici, se conformi al preesistente legittimo, possono tollerare una modifica dei prospetti senza autorizzazioni, e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Si spiega come i Comuni devono attestare l’assenza di procedimenti sanzionatori o di condoni entro i 30 giorni, e soprattutto quali sono i limiti, rilevanti, al loro possibile intervento dopo quel termine che fa scattare il silenzio assenso.
Nella Circolare si specifica il limite delle tolleranze ammesse per considerare “gravi” gli eventuali abusi edilizi (che devono quindi essere sanati prima del contributo), si chiarisce che gli oneri di costruzione e di urbanizzazione non sono dovuti per le ricostruzioni, ad eccezione delle delocalizzazioni volontari. Viene definito anche un nuovo criterio per la ricostruzione degli edifici misti, stabilendo che dove la proprietà pubblica è maggioritaria rispetto al privato, il finanziamento dell’intervento è a carico della contabilità speciale per le opere pubbliche e non segue il criterio del credito di imposta.
La facoltà dei professionisti incaricati dei progetti di avvalersi di collaboratori viene interpretata in senso meno restrittivo, mentre si sottolinea un criterio più rigoroso per gli affidamenti, nelle gare pubbliche, dei servizi di ingegneria e progettazione di valore pari o superiore ai 75 mila euro.
f.u.
Letto 610 volte
Pubblicato in
Cronaca