Il Governatore Acquaroli firma l'ordinanza anti assembramenti

Giovedì, 19 Novembre 2020 18:51 | Letto 1145 volte   Clicca per ascolare il testo Il Governatore Acquaroli firma l'ordinanza anti assembramenti Il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato una nuova ordinanza, cosiddetta anti assembramenti, che contiene disposizioni atte ad impedire il diffondersi dei contagi da Covid 19.Tra le nuove misure in vigore nella regione il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, lobbligatorietà di indossare la mascherina allaperto, con eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni, delle persone affette da patologie che ne impediscono lutilizzo o che praticano attività sportiva, la sospensione delle lezioni di educazione fisica e, qualora non sia possibile mantenere la distanza di almeno 2 metri, delle lezioni di canto e musicali di strumenti a fiato per le scuole primarie e secondarie di primo grado.Per quanto riguarda il commercio, ferma restando la possibilità dellasporto anche senza prenotazione, è prevista la permanenza negli esercizi commerciali per il tempo strettamente necessario agli acquisiti e lassoluto divieto di consumare bevande dopo le 16 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.Infine è sospesa fino al prossimo 31 gennaio lattività di ispezione degli impianti termici.Le principali disposizioni dellordinanza:Uso della mascherinaL’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con luso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive. Sospensione di alcune tipologie di insegnamentoIn attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Disposizioni sul commercioI clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina. È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.Commercio su aree pubblicheIl mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente. Distributori automaticiI distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno. Vendita per asportoLa vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi. Disposizioni sugli impianti termiciL’attività di ispezione degli impianti termici prevista dallarticolo 8 della l.r. 19/2015 è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica. (Queste disposizioni producono effetti fino al termine previsto dal medesimo articolo e comunque cessano di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che stabiliscano disposizioni in materia per tutto il territorio nazionale).  f.u.
Il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato una nuova ordinanza, cosiddetta anti assembramenti, che contiene disposizioni atte ad impedire il diffondersi dei contagi da Covid 19.

Tra le nuove misure in vigore nella regione il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'obbligatorietà di indossare la mascherina all'aperto, con eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni, delle persone affette da patologie che ne impediscono l'utilizzo o che praticano attività sportiva, la sospensione delle lezioni di educazione fisica e, qualora non sia possibile mantenere la distanza di almeno 2 metri, delle lezioni di canto e musicali di strumenti a fiato per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per quanto riguarda il commercio, ferma restando la possibilità dell'asporto anche senza prenotazione, è prevista la permanenza negli esercizi commerciali per il tempo strettamente necessario agli acquisiti e l'assoluto divieto di consumare bevande dopo le 16 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Infine è sospesa fino al prossimo 31 gennaio l'attività di ispezione degli impianti termici.


Le principali disposizioni dell'ordinanza:

Uso della mascherina

L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

 
Sospensione di alcune tipologie di insegnamento

In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

 
Disposizioni sul commercio

I clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina. È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Commercio su aree pubbliche

Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente.

 
Distributori automatici

I distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.

 
Vendita per asporto

La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.

 
Disposizioni sugli impianti termici

L’attività di ispezione degli impianti termici prevista dall'articolo 8 della l.r. 19/2015 è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica. (Queste disposizioni producono effetti fino al termine previsto dal medesimo articolo e comunque cessano di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che stabiliscano disposizioni in materia per tutto il territorio nazionale).

 

 



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